Art. 3.

      1. All'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia,»;

          b) al comma 4, dopo le parole: «sottratti od alienati,» sono inserite le seguenti: «il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia,»;

          c) al comma 6 sono premesse le seguenti parole: «Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia,».